Prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che riportiamo):

Art. 83 – Sorveglianza sanitaria

  1. Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo  41  del  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  per  garantire  lo  svolgimento  in sicurezza delle attività produttive e commerciali  in  relazione  al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello  stato  di  emergenza [fino al 31.12.2021] per  rischio  sanitario  sul  territorio nazionale, i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell’eta’  o   della condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Le  amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma  1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  non  sono tenuti alla nomina del medico competente  per  l’effettuazione  della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto,  ferma restando  la  possibilità  di   nominarne   uno   per   il   periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo’ essere richiesta ai  servizi  territoriali dell’INAIL che  vi  provvedono  con  propri  medici  del  lavoro,  su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente  di personale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze,  sentito  il Ministro  della  Salute,  acquisito  il   parere   della   Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro  quindici  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ definita  la relativa tariffa per  l’effettuazione  di  tali  prestazioni.  Per  i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

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L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”.

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