Martedì 10 marzo 2026 è stato sottoscritto in via definitiva il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola per il triennio 2025-2028.
In seguito alle osservazioni degli organi di controllo, sono state introdotte alcune modifiche più restrittive al regime di deroga riguardante i docenti neoassunti, i DSGA neoassunti e i docenti trasferiti di recente.
In particolare:
- Riduzione dell’età dei figli: il limite passa da 16 a 14 anni per poter richiedere il ricongiungimento familiare.
- Eliminazione del ricongiungimento ai genitori over 65: non sarà più possibile richiedere il ricongiungimento al genitore con più di 65 anni.
- Eliminazione dell’articolo 48 quater, che riguardava i criteri per l’assegnazione degli incarichi di DSGA sui posti liberi e vacanti. Tali criteri saranno inseriti in un Decreto Ministeriale, poiché la materia rientra nel confronto tra le parti e non nella contrattazione.
Scadenze previste per la presentazione delle domande (a.s. 2026/2027)
- Docenti: dal 16 marzo al 2 aprile
- Personale educativo: dal 16 marzo al 7 aprile
- Personale ATA: dal 23 marzo al 9 aprile
- Insegnanti di religione cattolica: dal 21 marzo al 17 aprile
- Personale docente che può presentare domanda
- Assunti a tempo indeterminato entro l’a.s. 2023/24 che nel 2024/25 e/o 2025/26:
– non hanno presentato domanda di mobilità o non hanno ottenuto movimento;
– hanno ottenuto mobilità nella stessa provincia tramite codice sintetico (comune/distretto);
– hanno ottenuto mobilità in altra provincia tramite codice sintetico (comune/distretto/provincia).
Tali docenti possono presentare domanda di mobilità provinciale e/o interprovinciale senza necessità di deroghe.
Particolarità
È altresì escluso dal vincolo e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe:
1) il docente assunto a tempo determinato il 1° settembre 2023 da GPS I fascia sostegno, confermato in ruolo il 1° settembre 2024, con retrodatazione giuridica al 1° settembre 2023;
2) analogamente, il docente assunto da concorso straordinario bis nel 2023/2024 e confermato in ruolo nel 2024/2025 (l’anno svolto a tempo determinato è comunque computato nel triennio di blocco).
Divieto di domanda di mobilità (anche in presenza di deroghe)
Non può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2026/2027 il docente che nell’a.s. 2025/2026 sia:
– assunto a T.D. da GPS I fascia sostegno;
– assunto a T.D. da concorso straordinario bis;
– assunto a T.D. da concorso PNRR in attesa di abilitazione.
Il divieto è assoluto e non sono previste deroghe.Divieto di domanda di mobilità (salvo deroghe)
Non possono presentare domanda di mobilità i docenti:
– assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2024 (anche con sola decorrenza giuridica);
– assunti dal 1° settembre 2025 con decorrenza economica;
– chi ha ottenuto nell’a.s. 2024/25 o 2025/26 la titolarità su una scuola richiesta in modo puntuale con domanda volontaria.Rientra nel vincolo triennale anche il docente assunto da GPS I fascia sostegno nel 2024, confermato in ruolo nel 2025 con retrodatazione giuridica al 1/9/2024.Per tali docenti la domanda è possibile solo in presenza delle deroghe previste.
Deroghe al vincolo
Possono presentare domanda di mobilità i docenti soggetti al vincolo triennale che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) Genitori di figli fino a 14 anni (per adottivi/affidatari: entro 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età).
b) Docenti con disabilità o che assistono familiare con disabilità grave (artt. 21 e 33, commi 3, 5 e 6 104/92).
c) Fruizione del congedo biennale per assistenza a disabile (art. 42 c.5 D.Lgs. 151/2001).
d) Coniuge o figlio di mutilato/invalido civile (L.118/1971).Altri casi di domanda anche con vincolo
1) Docenti in soprannumero o esubero.
2) Docenti con vincolo per preferenza puntuale di scuola se:
– beneficiano di precedenze art.13 CCNI 2025/28 (se assegnati fuori dal comune o distretto sub-comunale di esercizio della precedenza);
– trasferiti d’ufficio o con domanda condizionata.
