Assicurazione
Assicurazione iscritti Snals
ASSICURAZIONE ISCRITTI SNALS
Elenchiamo nel sottostante prospetto le varie polizze che lo Snals (Direzione Generale) ha stipulato gratuitamente per gli iscritti con la società “CATTOLICA Assicurazione”.
►POLIZZA INFORTUNI IN ITINERE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Per il personale in servizio e personale in quiescenza che risulti regolarmente iscritto allo SNALS.
AMBITO DELLA GARANZIA
L’assicurazione vale per gli infortuni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle attività professionali. l’assicurazione si intende estesa agli infortuni che dovessero avvenire durante il tempo strettamente necessario a compiere il tragitto abituale dall’abitazione dell’assicurato al luogo di lavoro e viceversa, e comunque verificatesi entro un’ora dall’inizio o dal termine dell’orario di lavoro.
Per il personale in quiescenza l’assicurazione vale per gli infortuni occorsi agli assicurati in qualità di trasportato su mezzi di trasporto pubblici o in qualità di conducente o trasportato di mezzi privati in conseguenza di incidenti di circolazione.
DENUNCIA
Va presentata alla Segreteria Generale Snals entro 30 giorni dal sinistro, utilizzando l’apposito modello “B” da richiedere in sindacato e deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria.
►POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI ISCRITTI
Personale assicurato: Dirigenti scolastici, DSGA, Ministeriali, Responsabili degli USR, Responsabili di Istituti di ricerca, distaccato personale della scuola e che siano connessi nello svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni
Tutto il personale iscritto allo Snals in costanza di servizio.
GARANZIE ASSICURATE
Assicurazione delle responsabilità civile verso terzi.
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine.
Responsabilità civile patrimoniale
L’assicurazione è prestata per la responsabilità Civile personale e diretta imputabile agli iscritti al sindacato svolgente le mansioni di cui alla lettera a) per le perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi (esclusi la Pubblica amministrazione e lo Stato) nell’espletamento delle proprie mansioni comprese le perdite patrimoniali delle quali gli assicurati debbano rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica amministrazione che, dopo aver risarcito il danno al terzo, agisca in via di rivalsa. La garanzia vale anche per le perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La Società si obbliga a tenere indenne l’assicurato per danni che questi sia tenuto a risarcire alla Pubblica amministrazione e allo Stato a seguito di involontaria violazione di obblighi di servizio, regolarmente accertate da organi di controllo, per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e contabile.
DENUNCIA
La denuncia va presentata alla Segreteria Generale tramite la Segreteria provinciale di appartenenza entro 3 giorni da quello in cui l’assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per la responsabilità civile.
►TUTELA LEGALE
AMBITO DELLA GARANZIA
La polizza assicura, in sede giudiziale e stragiudiziale, l’assistenza legale e relativi oneri che si rendano necessari a tutela degli interessi dell’assicurato come gli onorari dei legali incaricati per la gestione del caso assicurato e le spese giudiziali.