Elezioni Consiglio Istituto

Consiglio d’Istituto, informazioni sulle elezioni dei membri: ruoli, incompatibilità, seggi

Il Consiglio d’Istituto, secondo l’articolo 10 del Testo Unico in materia di Istruzione, è l’entità collegiale e locale di rappresentanza presente in tutte le istituzioni scolastiche e responsabile della gestione economica e finanziaria della scuola.

Nelle istituzioni collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la presenza di genitori; tale coinvolgimento è fondamentale per garantire un confronto libero tra tutte le parti della scuola e per facilitare il collegamento tra l’istituzione scolastica e il territorio circostante.

Il Ministero dell’Istruzione emana ogni anno una circolare con indicazioni destinate agli Uffici Scolastici Regionali riguardanti il rinnovo del Consiglio d’Istituto.

La data delle elezioni sarà stabilita dal Direttore competente di ciascun USR.

Come stabilito dall’articolo 8 comma 9 del Testo Unico, le riunioni del Consiglio avvengono in orari che non si sovrappongono con le lezioni.
Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva rimangono in carica per un periodo di tre anni scolastici.

Chi perde i requisiti per essere eletto in Consiglio durante il triennio verrà sostituito dai primi candidati non eletti delle rispettive liste.
La rappresentanza degli studenti viene rinnovata ogni anno.
Il Consiglio d’Istituto opera nel rispetto delle proprie competenze e di quelle degli altri organi collegiali della scuola. Le delibere adottate costituiscono atti definitivi che possono essere impugnati presso il Tribunale Amministrativo Regionale o con un ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d’Istituto, in base all’articolo 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 (e delle sue modifiche), sviluppa e approva le linee generali e le modalità di autofinanziamento dell’istituzione scolastica.

  • Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
  • Approva il bilancio preventivo e quello consuntivo
  • Adotta il Regolamento di Istituto
  • Delibera e approva la conservazione o l’aggiornamento di attrezzature tecnico-scientifiche e materiali didattici.
  • Stabilisce il calendario scolastico.
  • Discute e delibera su attività extra ed interscolastiche, eventi culturali, viaggi formativi e attività ricreative con particolare valore educativo.
  • Incoraggia le relazioni con altre scuole per promuovere collaborazioni e scambi di esperienze.
  • Discute sull’utilizzo dei locali scolastici da parte di entità esterne.
  • Promuove iniziative rivolte all’educazione alla salute.
  • Nomina la Giunta Esecutiva, composta di diritto dal Dirigente e dal DSGA, il quale svolge anche il ruolo di segretario.

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto con maggioranza assoluta (nella prima votazione) o con maggioranza relativa (nelle votazioni successive), tra i rappresentanti genitoriali che fanno parte del Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d’Istituto è occupata da uno dei membri rappresentanti dei genitori, eletto con maggioranza assoluta (nella prima votazione) o maggioranza relativa (nelle votazioni successive).

Il presidente delega le funzioni di segretario a un membro del consiglio stesso.

La composizione di questo organo può essere rappresentata nel seguente schema:

Le elezioni per il Consiglio d’Istituto si svolgono attraverso un sistema proporzionale che tiene conto delle liste dei candidati per ogni categoria.

Queste procedure sono regolate, in modo generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del Decreto Legislativo 297/94 e dall’Ordinanza Ministeriale 215/91.

Le votazioni avvengono in un giorno festivo dalle 8:00 alle 12:00 e il giorno seguente dalle 8:00 alle 13:30.

L’elettore, munito di un documento identificativo, esprime il suo voto, che è sempre personale e riservato, nel seggio dove è registrato secondo il seguente schema:

Le preferenze possono essere indicate con un segno accanto al nome del candidato o dei candidati. Prima di ricevere la scheda, l’elettore deve firmare l’elenco degli elettori nel seggio accanto al proprio nome e cognome.

Il diritto di voto attivo e passivo per ciascuna rappresentanza è riservato esclusivamente ai membri delle rispettive categorie che partecipano al Consiglio d’Istituto.

Il diritto di voto attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali è riservato ai genitori degli studenti, o a coloro che li rappresentano legalmente.

Il diritto di voto attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti è assegnato agli alunni delle classi della scuola secondaria superiore, indipendentemente dalla loro età.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

DOCENTI:

Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato, inclusi quelli in assegnazione temporanea.
I docenti con contratto a tempo determinato che hanno un contratto della durata minima di 180 giorni.
NON sono inclusi nel diritto di voto attivo e passivo i docenti che non lavorano nell’istituto perché esonerati e quelli in aspettativa per motivi familiari.

PERSONALE ATA

Tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato dell’Istituto.
NON fanno parte del diritto di voto attivo e passivo il personale ATA che non lavora nell’Istituto perché esonerato, fuori ruolo o in aspettativa per motivi familiari.

GENITORI

L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti genitoriali è attribuito, anche se i figli hanno raggiunto la maggiore età, a entrambi i genitori o a chi legalmente li rappresenta, intendendo come tali solamente le persone fisiche a cui sono stati conferiti, tramite decisione dell’autorità giudiziaria, poteri di tutela, secondo quanto stabilito dall’art. 348 del codice civile.

Pertanto, le persone giuridiche non possono essere incluse, come chiarito dall’art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo il genitore che ha perso la potestà sul figlio minorenne.

I membri che, per qualunque motivo, non appartengono più alle componenti scolastiche decadono dai loro ruoli.

Gli studenti che hanno ottenuto il diploma finale o che per qualsiasi ragione non sono più iscritti all’istituto.

I genitori degli alunni nei casi citati sopra, restano in carica se c’è l’iscrizione di un altro figlio per l’anno scolastico successivo.

Si perde il posto di membro del Consiglio di Istituto anche dopo tre assenze consecutive, come stabilito dall’art. 38 del DL n. 297 del 16 aprile 1994.

Tutto il personale che è sospeso dal servizio per motivi di indagine penale e disciplinare o chi è in sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che appartengono a più componenti (ad esempio, un membro del personale ATA che è anche genitore di uno studente) possono esercitare il loro diritto di voto attivo e passivo per tutte le componenti alle quali partecipano.

Il docente con incarico di presidenza sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

Le liste dei candidati devono contenere:

  • La componente di cui è formata la lista;
  • L’elenco dei candidati, numerati progressivamente in numeri arabi, indicanti nome, cognome, luogo e data di nascita e, se pertinente, il luogo di servizio.
  • Una dichiarazione in cui i candidati accettano la loro candidatura e affermano di non essere presenti in altre liste della stessa componente.
  • Possono includere anche un solo nominativo.
  • Le liste NON devono essere presentate dai candidati stessi.
  • Le liste dei candidati ricevono un numero progressivo basato sull’ordine di presentazione.
  • Ogni lista può contenere al massimo il doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
  • Nessun elettore è autorizzato a presentare più liste e nessun candidato può comparire in più di una lista né può presentare alcuna lista.
  • Possono essere firmate dai membri delle commissioni, ma non possono essere candidati.

La lista può essere presentata, nel caso non superi le 200 unità, da un decimo degli elettori.

Nel caso in cui il numero sia superiore a 200, è necessaria la firma di almeno 20 elettori.

La commissione elettorale ha l’obbligo di:

  • Controllare che le liste siano firmate dal giusto numero di elettori.
  • Assicurarsi che i candidati elencati appartengano tutti alla stessa categoria.
  • Verificare la presenza delle dichiarazioni di accettazione, accertandosi che siano firmate correttamente.

Qualora mancasse una firma, una dichiarazione o se un candidato non rientrasse nella categoria, la commissione elettorale rimuove il candidato dalla lista.

  • Diminuire il numero di candidati presenti nella lista che superano il limite massimo consentito, eliminando i nomi più recenti.
  • Rimuovere i nomi dei candidati che risultano in più liste.
  • Ignorare i sottoscrittori che hanno già firmato altre liste in precedenza.
  • Annunciare tramite affissione all’albo la richiesta di regolarizzazione entro tre giorni per eventuali anomalie nelle liste.
  • Compilare il verbale delle operazioni e delle eventuali regolarizzazioni e comunicarlo tramite affissione all’albo entro i cinque giorni successivi alla scadenza per la presentazione delle liste.
  • Affiggere all’albo e inviare ai seggi le liste definitive degli elettori.

Il seggio elettorale apre alle 8.00 nel giorno stabilito per le votazioni. Esso è composto da un presidente e due scrutatori.

In assenza del presidente, il suo posto viene preso dallo scrutatore più anziano.

Le decisioni dei seggi vengono adottate a maggioranza. In caso di parità, il voto del presidente ha valore decisivo.

Il seggio avvia lo scrutinio al termine delle votazioni e prosegue senza interruzioni fino al completamento delle operazioni. Al termine dello scrutinio, viene redatto un verbale contenente i seguenti elementi:

  • Il numero totale degli elettori e dei votanti, suddivisi per categoria.
  • Il numero di voti assegnati a ciascuna lista.
  • Il numero di preferenze ricevute da ogni candidato.
  • Nel caso in cui venga votato un candidato di una lista diversa da quella prescelta, sarà considerato valido il voto di lista e non le preferenze.

Nel caso in cui la scheda elettorale non riporti alcuna preferenza, il voto sarà assegnato solamente alla lista.

Il presidente del seggio, in qualsiasi situazione, deve interpretare la volontà dell’elettore e, solo in casi eccezionali, annullare la scheda.

Nelle scuole secondarie di secondo grado, gli studenti, in occasione delle elezioni dei rappresentanti del consiglio di classe, votano anche per i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Il sistema previsto è quello delle liste contrapposte in base all’art. 20 del D. P. R. 31 maggio 1974, n. 416.

La procedura elettorale semplificata, espressa dagli articoli 21 e 22 di questa ordinanza, non si applica per le elezioni relative alle rappresentanze degli studenti nei consigli di istituto durante il rinnovo triennale di tutte le componenti.

In ogni circolo didattico e in ogni istituto statale di istruzione secondaria e artistica, esclusi i Conservatori di musica, le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di danza e l’Accademia nazionale di arte drammatica, si forma la commissione elettorale di circolo o di Istituto.

La commissione elettorale dell’istituto, costituita su nomina del Dirigente Scolastico, è formata da cinque membri: due scelti tra i docenti, sia di ruolo che non, in servizio, uno tra il personale A. T. A., sia di ruolo che precario; e due tra i genitori degli studenti iscritti. Negli istituti secondari di secondo grado e artistici, uno dei genitori è sostituito da uno studente selezionato tra gli iscritti.

La presidenza della commissione spetta a uno dei membri, eletto con voto di maggioranza dagli altri componenti.

Il ruolo di segretario è assegnato a un membro individuato dal presidente.

I Dirigenti Scolastici hanno la facoltà di formare commissioni anche con un numero di membri inferiore a quello stabilito, cercando, per quanto possibile, di garantire la rappresentanza di tutte le categorie all’interno delle commissioni stesse. Le commissioni sono comunque valide anche in assenza di rappresentanza per tutte le categorie.

Qualora i membri delle commissioni elettorali siano inseriti in liste di candidati, devono essere prontamente sostituiti.

La distribuzione dei posti è regolamentata dall’articolo 44 dell’OM 215/1991.

Le operazioni per l’assegnazione dei posti sono di competenza del seggio elettorale numero 1, che al momento dell’esecuzione delle operazioni coinvolge anche altri due membri selezionati dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi attivi nella scuola.

La nomina dei membri supplementari deve essere effettuata e comunicata agli interessati con almeno tre giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per le elezioni.

Non appena ricevuti i verbali delle votazioni esportate dagli altri seggi della scuola, il seggio in oggetto aggrega i voti di tutti i seggi, senza poter modificare i risultati. A seguito di ciò, viene calcolata la cifra elettorale per ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista stessa in tutti i seggi. La cifra individuale di ogni candidato è la somma dei voti di preferenza ricevuti.

Per stabilire il numero di consiglieri da assegnare a ciascuna lista, si procede a dividere ogni cifra elettorale per 1, 2, 3, 4 e così via, fino a raggiungere il totale dei membri del Consiglio da eleggere; si scelgono quindi i quozienti più elevati, in quantità corrispondente al numero di consiglieri da eleggere, ordinandoli in base a una graduatoria decrescente.

Ogni lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti che le appartengono, secondo la graduatoria. In caso di parità tra quozienti, si assegna il posto alla lista con la cifra elettorale più alta, e in caso di ulteriore pari merito, si effettua un sorteggio.

Se una lista ha diritto a più posti rispetto ai propri candidati, i posti in eccesso vengono distribuiti tra le altre liste, in base all’ordine dei quozienti.

Completata la distribuzione dei posti tra le varie liste, si provvede a determinare, entro i limiti dei posti attribuiti a ciascuna lista, quali candidati abbiano diritto a ricoprire tali posti in base al numero di preferenze ricevute.
In situazioni in cui vi è un pareggio nel numero di voti di preferenza tra due o più candidati appartenenti alla medesima lista, vengono dichiarati eletti i candidati seguendo l’ordine in cui sono disposti nella lista; lo stesso principio vale nel caso in cui i candidati non abbiano ricevuto alcun voto di preferenza.

Dopo aver concluso le procedure sopra indicate, il seggio elettorale numero 1 provvede a pubblicare entro 48 ore, tramite affissione all’albo, la lista dei membri del consiglio eletti.

Le schede devono essere identiche per ciascun seggio. Su entrambe le facciate devono avere la scritta “Elezioni del consiglio di circolo o istituto” e, suddivise in ulteriori categorie, presentare le diciture “Genitori”, “Alunni”, “Docenti”, “Personale A. T. A.”. Infine, tutte le schede devono contenere l’indicazione del seggio e, nella parte interna, il numero romano associato a ciascuna lista elettorale, e devono essere convalidate con la firma di uno scrutatore. Se la convalida non avviene nello stesso giorno delle votazioni, le schede validate devono essere mantenute in plichi sigillati.